Diritto Bancario

Il Dipartimento Banking è composto da un team altamente specializzato in diritto bancario e finanziario.

I Professionisti del team offrono una qualificata assistenza nelle fasi stragiudiziali e giudiziali attinenti alle controversie con gli Istituti di Credito.

Al fine di garantire alle Imprese assistenza e qualità a 360 gradi, il team collabora quotidianamente con esperti periti contabili con cui lo Studio ha stabilito un proficuo rapporto pluriennale.

  •  Assistenza e consulenza alle imprese nella negoziazione e redazione di contratti bancari, nonché operazioni in pool
  • Assistenza e consulenza in operazioni di rinegoziazione dei finanziamenti bancari e relativi collateral
  • Assistenza nelle procedure previste dalla normativa di settore aventi come obiettivo la risoluzione alternativa delle controversie (es. Arbitro Bancario Finanziario e Organismi di mediazione)
  •  Controversie in materia di anatocismo, usura e in generale di violazione della normativa bancaria, in relazione a tutti i contratti bancari (es. prestiti d’uso d’oro e strumenti derivati)
  •  Controversie in materia di prestazioni di servizi di investimento (bond in default, azioni illiquide, strumenti finanziari derivati);
  •  Controversie in materia di responsabilità degli Istituti di Credito con riferimento alle ulteriori voci di danno conseguenti ad addebiti illegittimi, quali il mancato guadagno e il lucro cessante
  •  Recupero stragiudiziale e giudiziale dei crediti

"Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme un successo."

– Henry Ford

Prestito d’Uso d’Oro

All’interno   del   Dipartimento   Banking, lo   Studio   ha istituito una   divisione   specializzata   dedicata esclusivamente al Prestito d’Uso d’Oro, costituendo l’esclusivo Centro Studi  in  materia  in  Italia,  divenuto prestigioso per il contributo apportato in Dottrina, con l’unica    Monografia pubblicata sul tema, ed in Giurisprudenza, con decine di procedimenti patrocinati con successo su tutto il territorio nazionale.

I «Prestiti d’uso d’oro» sono finanziamenti bancari con cui   gli Istituti di Credito consegnano   alle   imprese   orafe   i lingotti d’oro, anziché il denaro per l’acquisto della materia prima, addebitando  alle  Aziende  gli  interessi calcolati  non  sul  capitale  erogato,  ma  sul  valore  che l’oro assume nel corso del   rapporto sulla base del fixing di Londra pro tempore vigente. I Tribunali  di Merito e la Corte di  Cassazione  (Cass.,  Sez.  Tributaria, ordinanza n. 23171 del 04.10.2017 e da ultimo Cass. Civ., sez. III, sent. 20 Maggio 2020 n. 9256) hanno stabilito che tali finanziamenti sono assimilabili ai mutui, con applicazione degli artt.     1813     e     1814     c.c.     e l’assoggettamento all’art. 117 del Testo Unico Bancario (D. Lgs. 385/1993).

I relativi contratti devono quindi contenere,  a  pena  di  nullità,  tutte  le  condizioni  del finanziamento    (interessi    corrispettivi    e    moratori, commissioni, spese, TAEG e ISC) e le clausole devono essere   approvate   specificatamente   per   iscritto;   nel calcolo dei costi   effettivamente   applicati   al   rapporto va ricompreso l’oscillazione   del   prezzo   dell’oro   (sulla base del fixing vigente) e della valuta di conversione (il dollaro Usa), dall’apertura all’estinzione del prestito. Le condizioni descritte, quasi mai rispettate, determinano altrettanti   addebiti    illegittimi,    per    capitale    ed interesse, e corrispondenti «ristorni» estremamente significativi    in    favore    delle    imprese    orafe.    In collaborazione con   Gruppo   Imis   S.r.l.,   società specializzata in perizie econometriche, lo Studio Legale Roda,  che  gestisce  la  maggioranza  dei  contenziosi  in materia   nel   Paese,   ha   recuperato   in   favore   delle imprese orafe importi estremamente significativi che puntano a dare   un   importante   contributo   al   rilancio delle imprese orafe dei distretti di Vicenza, Arezzo e Valenza.”