Diritto Bancario
Il Dipartimento Banking è composto da un team altamente specializzato in diritto bancario e finanziario.
I Professionisti del team offrono una qualificata assistenza nelle fasi stragiudiziali e giudiziali attinenti alle controversie con gli Istituti di Credito.
Al fine di garantire alle Imprese assistenza e qualità a 360 gradi, il team collabora quotidianamente con esperti periti contabili con cui lo Studio ha stabilito un proficuo rapporto pluriennale.
- Assistenza e consulenza alle imprese nella negoziazione e redazione di contratti bancari, nonché operazioni in pool
- Assistenza e consulenza in operazioni di rinegoziazione dei finanziamenti bancari e relativi collateral
- Assistenza nelle procedure previste dalla normativa di settore aventi come obiettivo la risoluzione alternativa delle controversie (es. Arbitro Bancario Finanziario e Organismi di mediazione)
- Controversie in materia di anatocismo, usura e in generale di violazione della normativa bancaria, in relazione a tutti i contratti bancari (es. prestiti d’uso d’oro e strumenti derivati)
- Controversie in materia di prestazioni di servizi di investimento (bond in default, azioni illiquide, strumenti finanziari derivati);
- Controversie in materia di responsabilità degli Istituti di Credito con riferimento alle ulteriori voci di danno conseguenti ad addebiti illegittimi, quali il mancato guadagno e il lucro cessante
- Recupero stragiudiziale e giudiziale dei crediti
"Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme un successo."
Prestito d’Uso d’Oro
All’interno del Dipartimento Banking, lo Studio ha istituito una divisione specializzata dedicata esclusivamente al Prestito d’Uso d’Oro, costituendo l’esclusivo Centro Studi in materia in Italia, divenuto prestigioso per il contributo apportato in Dottrina, con l’unica Monografia pubblicata sul tema, ed in Giurisprudenza, con decine di procedimenti patrocinati con successo su tutto il territorio nazionale.
I «Prestiti d’uso d’oro» sono finanziamenti bancari con cui gli Istituti di Credito consegnano alle imprese orafe i lingotti d’oro, anziché il denaro per l’acquisto della materia prima, addebitando alle Aziende gli interessi calcolati non sul capitale erogato, ma sul valore che l’oro assume nel corso del rapporto sulla base del fixing di Londra pro tempore vigente. I Tribunali di Merito e la Corte di Cassazione (Cass., Sez. Tributaria, ordinanza n. 23171 del 04.10.2017 e da ultimo Cass. Civ., sez. III, sent. 20 Maggio 2020 n. 9256) hanno stabilito che tali finanziamenti sono assimilabili ai mutui, con applicazione degli artt. 1813 e 1814 c.c. e l’assoggettamento all’art. 117 del Testo Unico Bancario (D. Lgs. 385/1993).
I relativi contratti devono quindi contenere, a pena di nullità, tutte le condizioni del finanziamento (interessi corrispettivi e moratori, commissioni, spese, TAEG e ISC) e le clausole devono essere approvate specificatamente per iscritto; nel calcolo dei costi effettivamente applicati al rapporto va ricompreso l’oscillazione del prezzo dell’oro (sulla base del fixing vigente) e della valuta di conversione (il dollaro Usa), dall’apertura all’estinzione del prestito. Le condizioni descritte, quasi mai rispettate, determinano altrettanti addebiti illegittimi, per capitale ed interesse, e corrispondenti «ristorni» estremamente significativi in favore delle imprese orafe. In collaborazione con Gruppo Imis S.r.l., società specializzata in perizie econometriche, lo Studio Legale Roda, che gestisce la maggioranza dei contenziosi in materia nel Paese, ha recuperato in favore delle imprese orafe importi estremamente significativi che puntano a dare un importante contributo al rilancio delle imprese orafe dei distretti di Vicenza, Arezzo e Valenza.”